| Legge 16 dicembre 1966, n.1112 – Disciplina dell’uso dei nomi
“cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e dei termini
che ne derivano (art.1-2)
1. I nomi “cuoio”, “pelle”, i termini che ne derivano
o loro sinonimi sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione
di spoglie animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale
da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonché agli
articoli con esse fabbricati.
2. Il nome “pelliccia”, i termini che ne derivano o loro sinonimi
sono riservati unicamente alle spoglie di animali sottoposte ad un trattamento
di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale
delle fibre, o gli articoli con esse fabbricati.
D.M. 11 aprile 1996 (1).
Recepimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali
usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al
consumatore.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 1996, n. 97.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 16 dicembre 1966, n. 1112, che disciplina l'uso di nomi «cuoio»,
«pelle» e «pelliccia»; Vista la legge 6 febbraio 1996,
n. 52: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1994, ed in particolare:
l'art. 5 e l'allegato D, che stabiliscono che la direttiva 94/11/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura
dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla
vendita al consumatore sia recepita in via amministrativa; Ritenuto che con
decreto legislativo, da emanare ai sensi dell'art. 7 della legge 6 febbraio
1996, n. 52, legge comunitaria 1994, saranno previste le sanzioni amministrative
per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto;Considerato
che l'art. 6 della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
fa obbligo agli Stati membri di applicare le disposizioni in materia di etichettatura
dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature a decorrere
dal 23 marzo 1996;
Decreta:
1.1. Il presente decreto disciplina l'etichettatura dei materiali
utilizzati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita
al consumatore finale.
1.2. Sono calzature tutti i prodotti dotati di suole che proteggono
o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente, di cui
all'allegato I, che fa parte integrante del presente decreto.
1.3. Un elenco esemplificativo di calzature è contenuto
all'allegato II, che fa parte integrante del presente decreto.
1.4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
alle calzature d'occasione usate; alle calzature aventi le caratteristiche di
giocattoli; alle calzature di protezione disciplinate dal decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475 (2), che reca il recepimento della direttiva 89/686/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai dispositivi di protezione individuale; alle calzature disciplinate dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 (3), recante attuazione
della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri
relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune
sostanze e preparati pericolosi. (2) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro
e igiene (Prevenzione degli). (3) Riportato alla voce Alimenti, bevande, oggetti
di uso domestico e sostanze agrarie (Igiene e repressione delle frodi in materia
di).
2.1. L'etichetta contiene le informazioni sulla composizione
delle calzature secondo le modalità all'art. 4.
2.2 L'etichettatura deve fornire informazioni sulle tre parti
della calzatura, definite nell'allegato I e cioè: a) tomaia; b) rivestimento
della tomaia e suola interna; c) suola esterna.
2.3. La composizione delle calzature deve essere indicata conformemente
al disposto dell'art. 4, comma 2, del presente decreto, mediante simboli o informazioni
scritte per i materiali indicati nell'allegato I.
2.4. Per la tomaia, la determinazione dei materiali di cui
all'art. 4, comma 1, e all'allegato I deve essere effettuata senza tener conto
degli accessori o dei rinforzi quali bordure proteggicaviglie, ornamenti, fibbie,
linguette, occhielli o accessori simili.
2.5. Per la suola esterna la classificazione si basa sul volume
dei materiali in essa contenuti secondo il disposto dell'art. 4.
3.1. Possono essere commercializzate soltanto le calzature
recanti un'etichetta conforme alle prescrizioni del presente decreto, fatte
salve altre disposizioni comunitarie in materia.
4.1. L'etichetta deve contenere informazioni sul materiale
determinato ai sensi dell'allegato I, che costituisce almeno l'80% della superficie
della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura
o almeno l'80% del volume della suola interna. Se nessun materiale raggiunge
almeno l'80% è opportuno che l'etichetta rechi informazioni sulle due
componenti principali.
4.2. Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella
Comunità deve apporre un'etichetta, che può contenere o simboli
o informazioni scritte in lingua italiana secondo le definizioni e le illustrazioni
contenute nell'allegato I. L'etichetta, apposta su almeno una delle calzature,
può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato;
deve essere visibile, saldamente applicata ed
accessibile al consumatore. La dimensione dei simboli deve essere sufficiente
a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta.
4.3. L'etichetta non deve indurre in errore il consumatore.
A tal fine, nei luoghi di vendita al consumatore finale deve essere esposto,
in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata
sull'etichetta.
4.4. Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella
Comunità ha l'obbligo di fornire l'etichetta ed è responsabile
dell'esattezza delle informazioni in essa contenute. Qualora né il fabbricante,
né il suo rappresentante abbiano sede nella Comunità, di tale
obbligo è personalmente responsabile colui che introduce la merce sul
mercato comunitario. Spetta comunque al venditore al dettaglio verificare la
presenza sulle calzature in vendita, della etichetta prescritta dal presente
decreto.
5.1. È facoltà dei soggetti indicati all'art.
4, comma 4, apporre sull'etichetta altre indicazioni supplementari scritte,
in una delle lingue ufficiali della Comunità, atte a meglio individuare
le qualità e le finiture delle calzature purché tali indicazioni
siano conformi al buon uso commerciale.
5.2. Il fabbricante di suole può specificare l'origine
italiana del prodotto apponendo la dicitura «suola prodotta in Italia»
esclusivamente nella parte interna della suola stessa. La dicitura deve essere
apposta in italiano o in altra lingua ufficiale della Comunità (4). (4)
Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 30 gennaio 2001 (Gazz. Uff. 14
febbraio 2001, n. 37).
6.1. Le prescrizioni del presente decreto sono obbligatorie
per l'etichettatura delle calzature con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alle calzature fatturate e consegnate al venditore al dettaglio prima di questa
data non si applicano le disposizioni previste dal presente decreto, fino al
23 settembre 1997.
6.2. L'autorità di vigilanza, ove accerti che le calzature
sono prive di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alle
prescrizioni del presente decreto assegna un termine perentorio al fabbricante
o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio
delle calzature sul mercato nazionale, o al venditore al dettaglio, per la regolarizzazione
della etichettatura.Decorso inutilmente tale termine l'autorità di vigilanza
dispone il ritiro dal mercato delle calzature.
7.1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute
nel presente decreto è attribuita al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato che la esercita attraverso gli uffici provinciali, avvalendosi
eventualmente della collaborazione degli enti aventi specifiche competenze in
materia, e sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso, nonché
degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria.
Allegato I (del presente allegato si omettono i simboli)
1. Definizione delle parti di calzature da identificare e
simboli o informazioni scritte corrispondenti
a) Tomaia
La tomaia è la superficie esterna dell'elemento strutturale attaccato
alla suola esterna.
b) Rivestimento della tomaia e suola interna
Si tratta della fodera e del sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura.
c) Suola esterna
Si tratta della superficie inferiore della calzatura soggetta ad usura abrasiva
e attaccata alla tomaia.
2. Definizione dei materiali e simboli corrispondenti.
I simboli dei materiali devono figurare sull'etichetta, vicino ai simboli che
si riferiscono alle tre parti della calzatura, come specificato all'articolo
4 e al punto 1 di questo allegato.
a) 1) Cuoio
Termine generale per designare la pelle o il pellame di un animale che ha conservato
la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo
che non marcisca. I peli o la lana possono essere asportati o no. Il cuoio è
anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o
dopo la conciatura. Se però la pelle o il pellame conciati sono disintegrati
meccanicamente e/o ridotto chimicamente in particelle fibrose, pezzetti o polveri
e, successivamente, con o senza l'aggiunta di un elemento legante, vengono trasformati
in fogli o in altre forme, detti fogli o forme non possono essere denominati
«cuoio». Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente
da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non
devono essere superiori a 0,15 mm. In questa maniera, tutti i tipi di cuoio
sono coperti, fatti salvi altri obblighi giuridici, ad esempio, la Convenzione
di Washington. Qualora, nell'ambito delle informazioni scritte supplementari
facoltative di cui all'art. 5, venga utilizzata la dicitura «cuoio pieno
fiore», essa si applica alla pelle
che comporta la grana originaria quale si presenta quando l'epidermide sia stata
ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante
sfioratura, scarnatura o spaccatura.
a) 2) Cuoio rivestito
Un prodotto nel quale lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non
superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15
mm.
b) Materie tessili naturali e materie tessili sintetiche o non tessute.
Per «materie tessili» s'intendono tutti i prodotti disciplinati
dalla: L. n. 883 del 1973 di recepimento della direttiva 71/307/CEE; dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515 recante regolamento di
esecuzione della L. n. 883 del 1973; dalla L. n. 669 del 1986, di recepimento
della direttiva CEE n. 83/623; dal D.M. 12 ottobre 1987 di recepimento della
direttiva 87/140/CEE.
b) Altre materie
Allegato II
ESEMPI DI CALZATURE
L'espressione «calzature» può coprire tutti gli articoli,
dai sandali la cui superficie esterna è fatta semplicemente di lacci
o strisce regolabili fino agli stivali la cui superficie esterna copre gamba
e coscia.Sono pertanto inclusi tra questi prodotti:
1) scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno;
2) stivali fino alla caviglia, stivali a metà gamba, stivali fino al
ginocchio e stivali che coprono le cosce;
3) sandali di vario tipo, «espadrilles» (scarpe con tomaia in tela
e suole in materia vegetale intrecciata), scarpe da tennis, scarpe da jogging
e per altre attività sportive, scarpe da bagno e altre calzature di tipo
sportivo;
4) calzature speciali concepite per un'attività sportiva e che sono o
possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili,
calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo. Sono
anche comprese le calzature cui sono fissati dei pattini, da ghiaccio o a rotelle;
5) scarpe da ballo;
6) calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli
«usa e getta» in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica,
ecc., senza suole riportate);
7) calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco;
8) calzature «usa e getta» con suole riportate concepite in genere
per essere usate soltanto una volta;
9) calzature ortopediche.
Per motivi di chiarezza e di omogeneità e fatte salve le disposizioni
citate nella descrizione dei prodotti contemplati nella presente direttiva,
i prodotti cui si riferisce il capitolo 64 della nomenclatura combinata (-NC-)
possono in linea di massima considerarsi come rientranti nell'ambito di applicazione
della presente direttiva.
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